Testo Unico del 22/12/1986 n. 917
Art. 180 - Riserve in sospensione d'imposta. (ex art. 3, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 544)
Testo: in vigore dal 01/01/2004
inserito da: DLG del 12/12/2003 n. 344 art. 1
1. Nelle fusioni, nelle scissioni e nei conferimenti di cui all'articolo 178 i fondi in sospensione di imposta iscritti nell'ultimo bilancio del conferente residente concorrono a formare il reddito della stabile organizzazione nel territorio dello Stato del soggetto non residente beneficiario nella misura in cui non siano stati ricostituiti nelle scritture contabili della stabile organizzazione.