Testo Unico del 22/12/1986 n. 917
Art. 183 - Fallimento e liquidazione coatta.
(N.D.R.: ex art. 125. Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v. l'art. 12, comma 8, D.L.G. 19 novembre 2005 n. 247.)
Testo: in vigore dal 02/12/2005
modificato da: DLG del 18/11/2005 n. 247 art. 12
1. Nei casi di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio e la dichiarazione di fallimento o il provvedimento che ordina la liquidazione e' determinato in base al bilancio redatto dal curatore o dal commissario liquidatore. Per le imprese individuali e per le societa' in nome collettivo e in accomandita semplice il detto reddito concorre a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei familiari partecipanti all'impresa o dei soci relativo al periodo di imposta in corso alla data della dichiarazione di fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione.
2. Il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio e la chiusura del procedimento concorsuale, quale che sia la durata di questo ed anche se vi e' stato esercizio provvisorio, e' costituito dalla differenza tra il residuo attivo e il patrimonio netto dell'impresa o della societa' all'inizio del procedimento, determinato in base ai valori fiscalmente riconosciuti. Il patrimonio netto dell'impresa o della societa' all'inizio del procedimento concorsuale e' determinato mediante il confronto secondo i valori riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, tra le attivita' e le passivita' risultanti dal bilancio di cui al comma 1, redatto e allegato alla dichiarazione iniziale del curatore o dal commissario liquidatore. Il patrimonio netto e' considerato nullo se l'ammontare delle passivita' e' pari o superiore a quello delle attivita'.
3. Per le imprese individuali e per le societa' in nome collettivo e in accomandita semplice la differenza di cui al comma 2 e' diminuita dei corrispettivi delle cessioni di beni personali dell'imprenditore o dei soci compresi nel fallimento o nella liquidazione ed e' aumentata dei debiti personali dell'imprenditore o dei soci pagati dal curatore o dal commissario liquidatore. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche il reddito che ne risulta, al netto dell'imposta locale sui redditi, e' imputato all'imprenditore, ai familiari partecipanti all'impresa o ai soci nel periodo di imposta in cui si e' chiuso il procedimento; se questo si chiude in perdita si applicano le disposizioni dell'articolo 8. Per i redditi relativi ai beni e diritti non compresi nel fallimento o nella liquidazione a norma dell'articolo 46 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, restano fermi, in ciascun periodo di imposta, gli obblighi tributari dell'imprenditore o dei soci.
4. L'imposta locale sui redditi afferente il reddito di impresa relativo al periodo di durata del procedimento e' commisurata alla differenza di cui ai commi 2 e 3 ed e' prelevata sulla stessa. Per i redditi di ciascuno degli immobili di cui all'articolo 90, comma 1, e di quelli personali dell'imprenditore o dei soci compresi nel fallimento o nella liquidazione l'imposta e' dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed e' prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita.