Testo Unico del 22/12/1986 n. 917
Art. 188 – bis - Campione d'Italia.
(N.D.R.: Per l'anno 2006 si applicano le disposizioni dell'art.188 nel testo vigente al 3 luglio 2006. Ai sensi dell'art.2, comma 28, decreto-legge 3 ottobre 2006 n.262, convertito, con modificazioni,dalla legge 24 novembre 2006 n.286, per l'anno 2007, il tasso convenzionale di cambio e' pari a 0,52135 euro per ogni franco svizzero )
Testo: in vigore dal 29/11/2006 con effetto dal 01/01/2007
modificato da: DL del 03/10/2006 n. 262 art. 2 convertito
1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune per un importo complessivo non superiore a 200.000 franchi sono computati in euro sulla base del cambio di cui all'articolo 9, comma 2, ridotto forfetariamente del 20 per cento.
2. I soggetti di cui al presente articolo assolvono il loro debito d'imposta in euro.
3. Ai fini del presente articolo si considerano iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia anche le persone fisiche aventi domicilio fiscale nel medesimo comune le quali, gia' residenti nel comune di Campione d'Italia, sono iscritte nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) dello stesso comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica.