Art. 18 - Agevolazioni per nuove iniziative produttive (D.Lgs. 446/97)


I nostri software
 Home > Tutte le notizie ed i documenti
 
Art. 18 - Agevolazioni per nuove iniziative produttive (D.Lgs. 446/97)
Autore: Gbsoftware Srl - aggiornato il 10/09/2010
N° doc. 13060
Decreto legislativo del 15 dicembre 1997 n. 446

Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali.

Pubblicato in  Gazzetta Ufficiale  n. 298  del 23 dicembre 1997

Articolo 18 - Agevolazioni per nuove iniziative produttive

In vigore dal 26 maggio 1998
    Modificato da: Decreto legislativo del 10/04/1998 n. 137 Articolo 11


1. Il comma 210 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' sostituito dal seguente: "210. Per le iniziative produttive intraprese, a decorrere dal 1 gennaio 1997, nei territori di cui all'articolo 1, comma 1 lettera a), del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e' riconosciuto, per l'anno di inizio di attivita' e per i due successivi, un credito di imposta pari, per ciascun anno, al 50 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sui redditi riferibili proporzionalmente al reddito di impresa o derivante dall'esercizio di arti o professioni dell'anno cui compete; il credito e' utilizzato per il versamento della detta imposta e non puo' essere superiore, per ciascun anno, a lire 5 milioni. Per le stesse iniziative e' concessa per i medesimi periodi di imposta la riduzione al 50 per cento dell'imposta regionale sulle attivita' produttive; la riduzione non puo' essere superiore a 5 milioni dell'imposta dovuta per ciascun anno. Per le iniziative produttive intraprese nelle aree territoriali di cui all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2052/88, le predette disposizioni si applicano per l'anno di inizio di attivita' e per i cinque successivi.". 1-bis. Resta ferma, in relazione al periodo d'imposta 1997, la spettanza del credito d'imposta agli effetti dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese prevista dal comma 210 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo vigente prima delle modifiche recate dal precedente comma 1.  
2. Con le leggi regionali di cui all'articolo 24, possono essere aumentati la percentuale e l'importo massimo della riduzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al comma 1.


Scarica il software
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GBsoftware S.p.A.
Sede Legale
Via B. Oriani, 153
00197 Roma
Sede Operativa
Zona Industriale Santa Maria di Sette
06014 Montone (PG)
Contatti
Tel. 06.97626328
[email protected]
Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v. - Rea: Rm-1065349 C.F. e P.Iva 07946271009
Invia mail a GBsoftware