Decreto legislativo del 15 dicembre 1997 n. 446
Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23 dicembre 1997
Articolo 18 - Agevolazioni per nuove iniziative produttive
In vigore dal 26 maggio 1998
Modificato da: Decreto legislativo del 10/04/1998 n. 137 Articolo 11
1. Il comma 210 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e'
sostituito dal seguente: "210. Per le iniziative produttive intraprese, a
decorrere dal 1 gennaio 1997, nei territori di cui all'articolo 1, comma 1
lettera a), del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e' riconosciuto, per l'anno
di inizio di attivita' e per i due successivi, un credito di imposta pari, per
ciascun anno, al 50 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
sui redditi riferibili proporzionalmente al reddito di impresa o derivante
dall'esercizio di arti o professioni dell'anno cui compete; il credito e'
utilizzato per il versamento della detta imposta e non puo' essere superiore,
per ciascun anno, a lire 5 milioni. Per le stesse iniziative e' concessa per i
medesimi periodi di imposta la riduzione al 50 per cento dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive; la riduzione non puo' essere superiore a
5 milioni dell'imposta dovuta per ciascun anno. Per le iniziative produttive
intraprese nelle aree territoriali di cui all'obiettivo 1 del regolamento CEE
n. 2052/88, le predette disposizioni si applicano per l'anno di inizio di
attivita' e per i cinque successivi.".
1-bis. Resta ferma, in relazione al periodo d'imposta 1997, la spettanza del
credito d'imposta agli effetti dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta
sul patrimonio netto delle imprese prevista dal comma 210 dell'articolo 2
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo vigente prima delle modifiche
recate dal precedente comma 1.
2. Con le leggi regionali di cui all'articolo 24, possono essere aumentati la
percentuale e l'importo massimo della riduzione dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive di cui al comma 1.
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