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Art. 18 - Imposizione sostitutiva dei redditi di capitale di fonte . (Tuir 917/86) |
Autore: GBsoftware S.p.A - aggiornato il 14/10/2011 |
N° doc. 2374 |
Testo Unico del 22/12/1986 n. 917
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 1986
Articolo 18 - Imposizione sostitutiva dei redditi di capitale di fonte estera. ( NDR: ex art. 16 bis . )
In vigore dal 13 agosto 2011
Modificato da: Decreto-legge del 13/08/2011 n. 138 Articolo 2
1. I redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti nei cui confronti in Italia si applica la ritenuta a titolo di imposta o l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, sono soggetti ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d'imposta. Il contribuente ha la facolta' di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva ed in tal caso compete il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle distribuzioni di utili di cui all'articolo 27, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
2. Si considerano corrisposti da soggetti non residenti anche gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonche' di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992.
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