Art. 18 - Rivalsa. (Dpr 633/72)


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Art. 18 - Rivalsa. (Dpr 633/72)
Autore: GBsoftware S.p.A - aggiornato il 09/09/2010
N° doc. 2657
Codice Iva - Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633
 
Art. 18 - Rivalsa.
 
Testo: in vigore dal 10/08/1995 - con effetto dal 1 gennaio 1975 
           Modificato da: Decreto-legge del 23/02/1995 n. 41 Articolo 16 bis

Nota: Vedasi art. 4 DL 324/95 (non conv.) modificativo dell'art. 16-bis.
 


Il soggetto che effettua la cessione di beni o prestazione di servizi imponibile deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente. Per le operazioni per le quali non e' prescritta l'emissione della fattura il prezzo o il corrispettivo si intende comprensivo dell'imposta. Se la fattura e' emessa su richiesta del cliente il prezzo o il corrispettivo deve essere diminuito della percentuale indicata nel quarto comma dell'art. 27. La rivalsa non e' obbligatoria per le cessioni di cui ai numeri 4) e 5) dell'articolo 2 e per le prestazioni di servizi di cui al terzo comma, primo periodo, dell'articolo 3. E' nullo ogni patto contrario alle disposizioni dei commi precedenti. Il credito di rivalsa ha privilegio speciale sui beni immobili oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio ai sensi degli artt. 2758 e 2772 del codice civile e, se relativo alla cessione di beni mobili, ha privilegio sulla generalita' dei mobili del debitore con lo stesso grado del privilegio generale stabilito nell'art. 2752 del codice civile, cui tuttavia e' posposto.


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