Art. 19 - Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari


I nostri software
 Home > Tutte le notizie ed i documenti
 
Art. 19 - Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari
Autore: - aggiornato il 07/02/2008
N° doc. 2138
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali
PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI
Titolo III - REGOLE GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
CAPO II - REGOLE ULTERIORI PER I SOGGETTI PUBBLICI

Art. 19. Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari

1. Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è consentito, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente.

2. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'articolo 39, comma 2, e non è stata adottata la diversa determinazione ivi indicata.

3. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento.

Relazione

L'art. 19 riproduce senza sostanziali modifiche la disciplina dei trattamenti di dati “comuni” (art. 27, l. n. 675/1996), con la sola precisazione delle modalità con le quali deve essere effettuata la comunicazione al Garante nel caso di comunicazione di dati ad un altro soggetto pubblico per la quale non sussista una specifica disposizione normativa "di copertura" (art. 19, comma 2). La disposizione va coordinata con quanto previsto dall'art. 39 (Obblighi di comunicazione) e, in base alla nuova disciplina, il soggetto pubblico può avviare la comunicazione dei dati ad un altro soggetto pubblico decorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione al Garante, ferma restando la possibilità di una diversa determinazione dell'Autorità adottata anche successivamente al decorso del termine.
 

a cura degli specialisti di GBsoftware

Come nell’articolo precedente, anche in questo il legislatore ha tenuto a precisare che, anche per i dati di natura comune, il trattamento da parte di un soggetto pubblico è consentito solo per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
All’interno di questo contesto, trovano spazio regole diverse da applicare ai diversi tipi di trattamento, nei seguenti termini:

  • i trattamenti diversi da comunicazione o diffusione sono consentiti anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che li prevedano espressamente
  • nella comunicazione ad altri soggetti pubblici, tale trattamento è ammesso se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
 
  1. sia previsto da una norma di legge o di regolamento: in questo caso non è necessario porre in essere alcuna formalità, per procedere alla comunicazione;

  2. in mancanza di esplicita previsione, da parte di una legge o di un regolamento, si rende necessario inviare previamente una comunicazione al Garante, nei termini previsti dall’articolo 39 (il trattamento può quindi essere iniziato solo dopo che siano decorsi quarantacinque giornidal ricevimento, da parte del Garante, della comunicazione, salvo che il Garante non abbia assunto una diversa determinazione, anche successivamente allo scadere di tale termine -il Garante può quindi negare la facoltà di procedere alla comunicazione, o dettare limiti e condizioni-. In mancanza di risposta del Garante, si applica la regola del silenzio – assenso;      

  • nella comunicazione a privati o ad enti pubblici economici, la comunicazione a tali soggetti è ammessa solo quando è prevista da una norma di legge o di regolamento;
  • la diffusione è ammessa solo quando è prevista da una norma di legge o di regolamento.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GBsoftware S.p.A.
Sede Legale
Via B. Oriani, 153
00197 Roma
Sede Operativa
Zona Industriale Santa Maria di Sette
06014 Montone (PG)
Contatti
Tel. 06.97626328
[email protected]
Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v. - Rea: Rm-1065349 C.F. e P.Iva 07946271009
Invia mail a GBsoftware