Art. 19 - Scritture contabili degli esercenti arti e professioni.


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Art. 19 - Scritture contabili degli esercenti arti e professioni.
Autore: GbSoftware srl - aggiornato il 08/06/2009
N° doc. 10162
Accertamento – D.P.R. 29/09/1973 n. 600
 
Art. 19 – Scritture contabili degli esercenti arti e professioni.
 
 
Testo: in vigore dal 25/06/2008 - modificato da: DL del 04/07/2006 n. 223 art. 35 convertito
 
Le persone fisiche che esercitano arti e professioni e le societa' o associazioni fra artisti e professionisti, di cui alle lettere e) ed f), dell'art. 13, devono annotare cronologicamente in un apposito registro le somme percepite sotto qualsiasi forma e denominazione nell'esercizio dell'arte o della professione, anche a titolo di partecipazione agli utili, indicando per ciascuna riscossione:                                          
 a) il relativo importo, al lordo e al netto della parte che costituisce rimborso di spese diverse da quelle inerenti alla produzione del reddito eventualmente anticipate per conto del soggetto che ha effettuato il pagamento, e l'ammontare della ritenuta d'acconto subita;                                                                       
 b) le generalita', il comune di residenza anagrafica e l'indirizzo del soggetto che ha effettuato il pagamento; 
 c) gli estremi della fattura, parcella, nota o altro documento emesso.   
Nello stesso registro devono essere annotate cronologicamente, con le indicazioni di   cui alle lettere b) e c), le spese inerenti all'esercizio dell'arte o professione delle quali si richiede la deduzione analitica ai sensi dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Deve esservi inoltre annotato, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, il valore dei beni per i quali si richiede la deduzione di quote di ammortamento ai sensi del detto articolo, raggruppati in categorie omogenee e distinti per anno di acquisizione. 
 (Comma abrogato)                                                          
 (Comma abrogato)                                                          
Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, possono essere stabiliti appositi modelli dei registri di cui al comma precedente con classificazione delle categorie di componenti positivi e negativi rilevanti ai fini della determinazione del reddito, individuate anche in relazione a quelle risultanti dai modelli di dichiarazione dei redditi e possono essere prescritte particolari modalita' per la tenuta meccanografica del registro.                     
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