Art. 19 - bis - 1 - Esclusione o riduzione della detrazione per alcuni beni eservizi (Dpr 633/72)


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Art. 19 - bis - 1 - Esclusione o riduzione della detrazione per alcuni beni eservizi (Dpr 633/72)
Autore: GBsoftware S.p.A - aggiornato il 09/09/2010
N° doc. 2660
Codice Iva - Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633
 
Art. 19 - bis – 1 - Esclusione o riduzione della detrazione per alcuni beni e servizi
(N.D.R.: Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo vedasi l'art.1, comma 264, lettera c) legge 24 dicembre 2007 n.244.)
 
Testo: in vigore dal 22/08/2008 con effetto dal 01/09/2008
           Modificato da: Decreto-legge del 25/06/2008 n. 112 Articolo 83


Nota: Per la decorrenza vedi l'art. 3, comma 3, del DLG 19/11/98 n. 422

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19:

 a) l'imposta  relativa  all'acquisto o all'importazione di aeromobili e dei relativi componenti  e  ricambi  e'  ammessa  in  detrazione se i beni formano oggetto dell'attivita'   propria  dell'impresa  o  sono  destinati  ad  essere esclusivamente utilizzati     come    strumentali    nell'attivita'    propria dell'impresa ed   e'   in   ogni   caso  esclusa  per  gli  esercenti  arti  e professioni;
 b) l'imposta  relativa  all'acquisto  o  all'importazione dei beni elencati
nell'allegata tabella  B  e  delle  navi e imbarcazioni da diporto nonche' dei relativi componenti  e  ricambi  e'  ammessa  in detrazione soltanto se i beni
formano oggetto  dell'attivita'  propria  dell'impresa  ed  e'  in  ogni  caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;
 c) l'imposta  relativa  all'acquisto o all'importazione di veicoli stradali a motore,  diversi  da  quelli di cui alla lettera f) dell'allegata tabella B,
e dei  relativi  componenti  e  ricambi  e' ammessa in detrazione nella misura del 40   per   cento  se  tali  veicoli  non  sono  utilizzati  esclusivamente
nell'esercizio dell'impresa,  dell'arte  o  della professione. La disposizione non si  applica,  in  ogni  caso,  quando  i  predetti veicoli formano oggetto
dell'attivita' propria  dell'impresa  nonche'  per gli agenti e rappresentanti di commercio.  Per  veicoli  stradali  a motore si intendono tutti i veicoli a
motore, diversi  dai  trattori  agricoli  o  forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale  di  persone  o  beni  la cui massa massima autorizzata non
supera 3.500  kg  e  il  cui  numero  di  posti  a  sedere, escluso quello del conducente, non e' superiore a otto;
 d) l'imposta  relativa  all'acquisto  o  all'importazione  di  carburanti e lubrificanti destinati  ad  aeromobili,  natanti da diporto e veicoli stradali
a motore,  nonche'  alle  prestazioni di cui al terzo comma dell'articolo 16 e alle prestazioni  di  custodia,  manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito  stradale,  dei beni stessi, e' ammessa in detrazione nella stessa
misura in  cui  e'  ammessa  in  detrazione  l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di detti aeromobili, natanti e veicoli stradali a motore;

 e) salvo  che  formino  oggetto dell'attivita' propria dell'impresa, non e' ammessa in  detrazione  l'imposta  relativa  a  prestazioni  di  trasporto  di persone;
 f) non   e'   ammessa  in  detrazione  l'imposta  relativa  all'acquisto  o all'importazione di  alimenti  e  bevande  ad  eccezione di quelli che formano
oggetto dell'attivita'  propria  dell'impresa  o  di somministrazione in mense scolastiche, aziendali  o  interaziendali  o  mediante distributori automatici
collocati nei locali dell'impresa;
 g) (lettera abrogata);

 h) non   e'   ammessa  in  detrazione  l'imposta  relativa  alle  spese  di rappresentanza, come  definite  ai  fini  delle  imposte  sul  reddito, tranne
quelle sostenute  per  l'acquisto  di  beni  di costo unitario non superiore a lire cinquantamila;

 i) non  e'   ammessa  in  detrazione  l'imposta  relativa  all'acquisto  di fabbricati, o  di  porzione di fabbricato, a destinazione abitativa ne' quella
relativa alla  locazione  o  alla  manutenzione,  recupero  o  gestione  degli stessi, salvo   che   per  le  imprese  che  hanno  per  oggetto  esclusivo  o principale dell'attivita'  esercitata  la  costruzione dei predetti fabbricato delle  predette  porzioni. La disposizione non si applica per i soggetti che
esercitano attivita'  che  danno  luogo  ad operazioni esenti di cui al numero 8) dell'articolo   10   che  comportano  la  riduzione  della  percentuale  di detrazione a norma dell'articolo 19, comma 5, e dell'articolo 19-bis.
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