Art. 19 - ter - Detrazione per gli enti non commerciali. (Dpr 633/72)


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Art. 19 - ter - Detrazione per gli enti non commerciali. (Dpr 633/72)
Autore: GBsoftware S.p.A - aggiornato il 09/09/2010
N° doc. 2662
Codice Iva - Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633
 
Art. 19 – ter - Detrazione per gli enti non commerciali.
(N.D.R.: "Ai sensi dell'art. 47 L 21 novembre 2000, n. 342 tra gli enti indicati nel terzo comma, secondo periodo, dell'art. 19 ter in materia di detrazione per gli enti non commerciali, devono intendersi ricomprese le amministrazioni dello Stato").
 
Testo: in vigore dal 01/01/1998
           Modificato da: Decreto legislativo del 04/12/1997 n. 460 Articolo 14
 
Per gli enti indicati nel quarto comma dell'art. 4 e' ammessa in detrazione, a norma degli articoli precedenti e con le limitazioni, riduzioni e rettifiche ivi previste, soltanto l'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni fatti nell'esercizio di attivita' commerciali o agricole.
La detrazione spetta a condizione che l'attivita' commerciale o agricola sia gestita con contabilita' separata da quella relativa alla attivita' principale e conforme alle disposizioni di cui agli articoli 20 e 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L'imposta relativa ai beni e ai servizi utilizzati promiscuamente nell'esercizio dell'attivita' commerciale o agricola e dell'attivita' principale e' ammessa in detrazione per la parte imputabile all'esercizio dell'attivita' commerciale o agricola. La detrazione non e' ammessa in caso di omessa tenuta, anche in relazione all'attivita' principale, della contabilita' obbligatoria a norma di legge o di statuto, ne' quando la contabilita' stessa presenti irregolarita' tali da renderla inattendibile. Per le regioni, province, comuni e loro consorzi, universita' ed enti di ricerca, la contabilita' separata di cui al comma precedente e' realizzata nell'ambito e con l'osservanza delle modalita' previste per la contabilita' pubblica obbligatoria a norma di legge o di statuto. Le disposizioni del precedente comma si applicano anche agli enti pubblici di assistenza e beneficenza ed a quelli di previdenza nonche' all'Automobil Club d'Italia e agli automobile clubs.
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