Art. 1 - Diritto alla protezione dei dati personali


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Art. 1 - Diritto alla protezione dei dati personali
Autore: - aggiornato il 07/02/2008
N° doc. 2109
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali
PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI
Titolo I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1. Diritto alla protezione dei dati personali

1. Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano.


Relazione
L'art. 1 introduce nell'ordinamento il “diritto alla protezione dei dati personali”, diritto fondamentale della persona, autonomo rispetto al più generale diritto alla riservatezza: un diritto che tiene conto delle molteplici prerogative legate al trattamento dei dati personali, anche oltre quelle attinenti al riserbo e alla tutela della vita privata. In tal modo il legislatore italiano si adegua al quadro normativo comunitario che, nella Carta dei diritti del cittadino europeo, garantisce già tale diritto fondamentale (art. 8) che si accinge ad assumere una connotazione ancora più solenne nel quadro dei lavori della Convenzione europea.

a cura degli specialisti di GBsoftware

Commento
Con la Legge 31 dicembre 1996, n. 675 è stato introdotto, nel nostro ordinamento il concetto di privacy, ovvero la normativa che disciplina la tutela dei dati personali.
Con tale norma, infatti, è stata recepita la Direttiva Europea 24 ottobre 1995, n. 95/46, che all'articolo 1 disponeva quanto segue:
“Gli Stati membri garantiscono, conformemente alle disposizioni della presente Direttiva, la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche e particolarmente del diritto alla vita privata, con riguardo al trattamento di dati personali”.
Con la legge 675/1996, quindi, è stata creata una nuova disciplina di fondamentale importanza che influenza lo svolgimento di ogni tipologia di attività, infatti, è praticamente impossibile individuare un'attività per l'effettuazione della quale non vengano utilizzati dati personali.
Tuttavia, nel corso degli anni, la Legge n. 675/1996 è stata integrata da una serie di altre disposizioni normative, che hanno contribuito a creare un certo disorientamento negli operatori del settore con riguardo sia agli adempimenti che ai termini di effettuazione degli stessi.
Successivamente, è stato approvato il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, anche definito
“Testo unico della privacy”.
Il D. Lgs. n. 196/2003 riprende sostanzialmente le previsioni della Legge n. 675/1996, che va
integralmente a sostituire.
La normativa privacy ne guadagna in chiarezza, poiché, in un unico testo di natura legislativa, vengono raccolte e coordinate le disposizioni che erano in precedenza contenute in una miriade di provvedimenti legislativi e di natura regolamentare, che vengono di conseguenza abrogati.
L'adozione di un solo testo di rango legislativo, che prende il posto di un insieme di leggi e regolamenti, è inoltre più consono a disciplinare i diritti e le libertà fondamentali tutelati dalla normativa privacy.
Nel corso degli si è sviluppato sempre più il senso di dovere tutelare al meglio quello che è il diritto alla riservatezza del singolo individuo, ovvero il diritto del singolo a decidere autonomamente quando e con quali limiti possono essere diffuse informazioni riguardanti la propria persona.
L'individuo non ha più un diritto assoluto di essere lasciato in pace, ma il diritto di conoscere il flusso di informazioni che lo riguardano: il diritto alla privacy acquista così una valenza diversa, rispetto all'originaria pretesa di escludere gli altri dalla propria vita privata, connotandosi come diritto di mantenere il controllo sulle informazioni relative alla propria persona e sull'uso che di esse viene da altri fatto.
Questo diritto viene ora codificato, estendendone la portata, con la previsione per cui chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano . Tale diritto assurge quindi al rango di diritto fondamentale, non solo delle persone fisiche, ma anche di enti e persone giuridiche (fanno ovviamente eccezione gli Organi dello Stato e degli enti pubblici, nello svolgimento delle loro attività istituzionali, la cui attività pubblica esclude per definizione che si possa configurare l'esistenza di dati di natura personale, cui debba essere garantita la riservatezza).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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