Modificato da: Decreto legislativo del 11/02/2010 n. 18 Articolo 1
Nota: Le disposizioni del presente articolo, come modificato dall'art. 1 decreto legislativo 11 febbraio 2010 n. 18, si applicano alle operazioni effettuate dal 1 gennaio 2010.
Per volume d'affari del contribuente s'intende l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare a norma degli articoli 23 e 24, tenendo conto delle variazioni di cui all'articolo 26. Non concorrono a formare il volume d'affari le cessioni di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati nell'articolo 2425, n.3), del codice civile, nonche' i passaggi di cui all'ultimo comma dell'articolo 36 e le prestazioni di servizi rese a soggetti stabiliti in un altro Stato membro della Comunita', non soggette all'imposta ai sensi dell'articolo 7-ter del presente decreto.
L'ammontare delle singole operazioni registrate o soggette a registrazione, ancorche' non imponibili o esenti, e' determinato secondo le disposizioni degli articoli 13, 14 e 15. I corrispettivi delle operazioni imponibili registrati a norma dell'articolo 24 sono computati al netto della diminuzione prevista nel quarto comma dell'articolo 27.