Art. 2188 - Registro delle imprese.


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Art. 2188 - Registro delle imprese.
Autore: GbSoftware srl - aggiornato il 05/06/2009
N° doc. 10093
Codice Civile

Art. 2188 - Registro delle imprese.
 
Testo: in vigore dal 19/04/1942
 
E' istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge. Il registro e' tenuto dall'ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale.Il registro e' stato istituito presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle imprese con la legge 29 dicembre 1993, n. 580. Il registro e' pubblico. 
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