Testo: in vigore dal 19/04/1942
Salvo quanto disposto dagli articoli 2626 e 2634, chiunque omette di richiedere l'iscrizione nei modi e nel termine stabiliti dalla legge, e'punito con l'ammenda da lire ventimila a lire un milione. L'ammenda, cosi' aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, legge 24 novembre 1981, n. 689, e' commutata in sanzione pecuniaria amministrativa.