Art. 2195 - Imprenditori soggetti a registrazione.


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Art. 2195 - Imprenditori soggetti a registrazione.
Autore: GbSoftware srl - aggiornato il 05/06/2009
N° doc. 10102
Art. 2195 - Imprenditori soggetti a registrazione.
 
Testo: in vigore dal 19/04/1942
 
Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione, nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:   
1) un'attivita' industriale diretta alla produzione di beni o di servizi; 
2) un'attivita' intermediaria nella circolazione dei beni;                
3) un'attivita' di trasporto per terra, per acqua o per aria;             
4) un'attivita' bancaria o assicurativa;                                  
5) altre attivita' ausiliarie delle precedenti.                           
Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attivita' e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attivita' indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano.
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