Art. 2197 - Sedi secondarie.


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Art. 2197 - Sedi secondarie.
Autore: GbSoftware srl - aggiornato il 05/06/2009
N° doc. 10104
Art. 2197 - Sedi secondarie.
 
Testo: in vigore dal 19/04/1942
 
L'imprenditore che istituisce nel territorio dello Stato sedi secondarie con una rappresentanza stabile deve, entro trenta giorni, chiederne l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese del luogo dove e' la sede principale dell'impresa.
Nello stesso termine la richiesta deve essere fatta all'ufficio del luogo nel quale e' istituita la sede secondaria, indicando altresi' la sede principale, e il cognome e il nome del rappresentante preposto alla sede secondaria. (Il rappresentante
deve depositare presso il medesimo ufficio la
sua firma autografa). Periodo abrogato dall'art. 33, legge 24 novembre 2000, n. 340. La disposizione del secondo comma si applica anche all'imprenditore che ha all'estero la sede principale dell'impresa. L'imprenditore che istituisce sedi secondarie con rappresentanza stabile all'estero deve, entro trenta giorni, chiederne l'iscrizione all'ufficio del registro nella cui circoscrizione si trova la sede principale.               
 
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