Art. 2203 - Preposizione institoria.
Testo: in vigore dal 19/04/1942
E' institore colui che e' preposto dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale. La preposizione puo' essere limitata all'esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolare dell'impresa. Se sono preposti piu' institori, questi possono agire disgiuntamente, salvo che nella procura sia diversamente disposto.