Art. 2204 - Poteri dell institore.


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Art. 2204 - Poteri dell institore.
Autore: GbSoftware srl - aggiornato il 05/06/2009
N° doc. 10111
Art. 2204 - Poteri dell'institore.
 
Testo: in vigore dal 19/04/1942
 
L'institore puo'   compiere   tutti   gli   atti   pertinenti all'esercizio dell'impresa a cui e' preposto, salve le limitazioni 
contenute nella
procura. Tuttavia non puo' alienare o ipotecare i beni immobili del preponente, se non e' stato a cio' espressamente autorizzato. L'institore puo' stare in giudizio in nome del preponente per le obbligazioni dipendenti
da atti compiuti nell'esercizio dell'impresa a cui
e' preposto.                                               
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