Art. 2204 - Poteri dell'institore.
Testo: in vigore dal 19/04/1942
L'institore puo' compiere tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa a cui e' preposto, salve le limitazioni
contenute nella procura. Tuttavia non puo' alienare o ipotecare i beni immobili del preponente, se non e' stato a cio' espressamente autorizzato. L'institore puo' stare in giudizio in nome del preponente per le obbligazioni dipendenti
da atti compiuti nell'esercizio dell'impresa a cui e' preposto.