Art. 2205 - Obblighi dell'institore.
Testo: in vigore dal 19/04/1942
Per le imprese o le sedi secondarie alle quali e' preposto, l'institore e' tenuto, insieme con l'imprenditore, all'osservanza delle disposizioni riguardanti l'iscrizione nel registro delle imprese e la tenuta delle scritture contabili.