Art. 2205 - Obblighi dell institore.


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Art. 2205 - Obblighi dell institore.
Autore: GbSoftware srl - aggiornato il 05/06/2009
N° doc. 10112
Art. 2205 - Obblighi dell'institore.
 
Testo: in vigore dal 19/04/1942
 
Per le imprese o le sedi secondarie alle quali e' preposto, l'institore e' tenuto, insieme   con   l'imprenditore, all'osservanza delle disposizioni riguardanti l'iscrizione   nel registro delle imprese e la tenuta delle scritture contabili. 
                               
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