Art. 2206 - Pubblicita della procura.


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Art. 2206 - Pubblicita della procura.
Autore: GbSoftware srl - aggiornato il 05/06/2009
N° doc. 10113
Art. 2206 - Pubblicita' della procura.
 
Testo: in vigore dal 19/04/1942
 
La procura con sottoscrizione del preponente autenticata deve essere depositata per l'iscrizione presso il competente ufficio del registro delle imprese. In mancanza dell'iscrizione, la rappresentanza si reputa generale e le limitazioni di essa non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione dell'affare.
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