Art. 2207 - Modificazione e revoca della procura.


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Art. 2207 - Modificazione e revoca della procura.
Autore: GbSoftware srl - aggiornato il 05/06/2009
N° doc. 10114
Art. 2207 - Modificazione e revoca della procura.
 
Testo: in vigore dal 19/04/1942
 
Gli atti con i quali viene successivamente limitata o revocata la procura devono essere depositati, per l'iscrizione nel registro delle imprese, anche se la procura non fu pubblicata. In mancanza dell'iscrizione, le limitazioni o la revoca non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione dell'affare.
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