Art. 2208 - Responsabilita personale dell institore.


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Art. 2208 - Responsabilita personale dell institore.
Autore: GbSoftware srl - aggiornato il 05/06/2009
N° doc. 10115
Art. 2208 – Responsabilita' personale dell'institore.
 
Testo: in vigore dal 19/04/1942
 
L'institore e' personalmente obbligato se omette di far conoscere al terzo che egli tratta per il preponente; tuttavia il terzo puo' agire anche contro il preponente per gli atti compiuti dall'institore, che siano pertinenti all'esercizio dell'impresa a cui e' preposto.     
 
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