Art. 2208 – Responsabilita' personale dell'institore.
Testo: in vigore dal 19/04/1942
L'institore e' personalmente obbligato se omette di far conoscere al terzo che egli tratta per il preponente; tuttavia il terzo puo' agire anche contro il preponente per gli atti compiuti dall'institore, che siano pertinenti all'esercizio dell'impresa a cui e' preposto.