Art. 2210 - Poteri dei commessi dell imprenditore.


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Art. 2210 - Poteri dei commessi dell imprenditore.
Autore: GbSoftware srl - aggiornato il 05/06/2009
N° doc. 10117
Art. 2210 – Poteri dei commessi dell'imprenditore.
 
Testo: in vigore dal 19/04/1942
 
I commessi dell'imprenditore, salve le limitazioni contenute nell'atto di conferimento della    rappresentanza,    possono   compiere   gli   atti   che ordinariamente comporta la specie delle operazioni di cui sono incaricati. Non possono tuttavia esigere il prezzo delle merci delle quali non facciano la consegna, ne' concedere dilazioni o sconti che non sono d'uso, salvo che siano a cio' espressamente autorizzati.
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