Art. 2211 - Poteri di deroga alle condizioni generali di contratto.


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Art. 2211 - Poteri di deroga alle condizioni generali di contratto.
Autore: GbSoftware srl - aggiornato il 05/06/2009
N° doc. 10118
Art. 2211 - Poteri di deroga alle condizioni generali di contratto.
 
Testo: in vigore dal 19/04/1942
 
I commessi,   anche   se   autorizzati   a   concludere contratti in nome dell'imprenditore, non hanno il potere di derogare alle condizioni generali di contratto o alle clausole stampate sui moduli dell'impresa, se non sono muniti di una speciale autorizzazione scritta.
 
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