Art. 2211 - Poteri di deroga alle condizioni generali di contratto.
Testo: in vigore dal 19/04/1942
I commessi, anche se autorizzati a concludere contratti in nome dell'imprenditore, non hanno il potere di derogare alle condizioni generali di contratto o alle clausole stampate sui moduli dell'impresa, se non sono muniti di una speciale autorizzazione scritta.