Art. 2212 - Poteri dei commessi relativi agli affari conclusi.
Testo: in vigore dal 19/04/1942
Per gli affari da essi conclusi, i commessi dell'imprenditore sono autorizzati a ricevere per conto di questo le dichiarazioni che riguardano l'esecuzione del contratto e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali.
Sono altresi' legittimati a chiedere i provvedimenti cautelari nell'interesse dell'imprenditore.