Art. 2213 - Poteri dei commessi preposti alla vendita.


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Art. 2213 - Poteri dei commessi preposti alla vendita.
Autore: GbSoftware srl - aggiornato il 05/06/2009
N° doc. 10120
Art. 2213 – Poteri dei commessi preposti alla vendita.
 
Testo: in vigore dal 19/04/1942
 
I commessi preposti alla vendita nei locali dell'impresa possono esigere il prezzo delle merci da essi vendute, salvo che alla riscossione sia palesemente destinata una cassa speciale. Fuori dei locali dell'impresa non possono esigere il prezzo, se non sono autorizzati o se non consegnano quietanza firmata dall'imprenditore.
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