Art. 2214 - Libri obbligatori e altre scritture contabili.


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Art. 2214 - Libri obbligatori e altre scritture contabili.
Autore: GbSoftware srl - aggiornato il 05/06/2009
N° doc. 10121
Art. 2214 - Libri obbligatori e altre scritture contabili.
 
Testo: in vigore dal 19/04/1942
 
L'imprenditore che esercita un'attivita' commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari. Deve altresi' tenere le altre scritture che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonche' le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite. Le disposizioni   di   questo   paragrafo   non   si applicano ai piccoli imprenditori.                                                        
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