Art. 2215 - Modalita di tenuta delle scritture contabili.


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Art. 2215 - Modalita di tenuta delle scritture contabili.
Autore: GbSoftware srl - aggiornato il 05/06/2009
N° doc. 10122
Art.2215 - Modalita' di tenuta delle scritture contabili.
 
Testo: in vigore dal 19/04/1942
 
I libri contabili, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e, qualora sia
previsto l'obbligo della
bollatura o della vidimazione, devono essere bollati in ogni foglio dall'ufficio del registro delle 
imprese o da un notaio secondo le
disposizioni delle leggi speciali. L'ufficio del registro o il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono. Il libro giornale e il libro degli inventari devono essere 
numerati
progressivamente e non sono soggetti a bollatura ne' a vidimazione. Articolo cosi' sostituito dall'art. 8, legge 18 ottobre 2001, n. 383.
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