Art.2215 - Modalita' di tenuta delle scritture contabili.
Testo: in vigore dal 19/04/1942
I libri contabili, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e, qualora sia
previsto l'obbligo della bollatura o della vidimazione, devono essere bollati in ogni foglio dall'ufficio del registro delle
imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali. L'ufficio del registro o il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono. Il libro giornale e il libro degli inventari devono essere
numerati progressivamente e non sono soggetti a bollatura ne' a vidimazione. Articolo cosi' sostituito dall'art. 8, legge 18 ottobre 2001, n. 383.