Art. 2218 - Bollatura facoltativa.
Testo: in vigore dal 19/04/1942
L'imprenditore puo' far bollare nei modi indicati nell'articolo 2215 gli altri libri da lui tenuti. Articolo cosi' sostituito dall'art. 7-bis, decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 1994, n. 489.