Art. 2219 – Tenuta della contabilita'.
Testo: in vigore dal 19/04/1942
Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di un'ordinata contabilita' senza spazi in bianco, senza
interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se e' necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili.