Art. 2220 - Conservazione delle scritture contabili.


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Art. 2220 - Conservazione delle scritture contabili.
Autore: GbSoftware srl - aggiornato il 05/06/2009
N° doc. 10127
Art. 2220 – Conservazione delle scritture contabili.
 
Testo: in vigore dal 19/04/1942
 
Le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione.                                 
Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti e le copie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti. Le scritture e documenti di cui al presente articolo possono essere conservati sotto forma di 
registrazioni su supporti di immagini, sempre che
le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti. Comma aggiunto dall'art. 7-bis, quarto comma, decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 1994, n. 489.
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