Art. 2222 - Contratto d'opera.
Testo: in vigore dal 19/04/1942
Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che
il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV.