Art. 2229 - Esercizio delle professioni intellettuali.


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Art. 2229 - Esercizio delle professioni intellettuali.
Autore: GbSoftware srl - aggiornato il 08/06/2009
N° doc. 10136
Art. 2229 - Esercizio delle professioni intellettuali.
 
Testo: in vigore dal 19/04/1942
 
La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali e' necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi.   
L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati (alle associazioni professionali), sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente.L'inciso deve ritenersi abrogato per effetto della soppressionedell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.                           
Contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all'esercizio della professione e' ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali.
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