Art. 2231 – Mancanza d'iscrizione.
Testo: in vigore dal 19/04/1942
Quando l'esercizio di un'attività professionale e' condizionato all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non e' iscritto non gli da' azione per il pagamento della retribuzione. La cancellazione dall'albo o elenco risolve il contratto in corso, salvo il diritto del prestatore d'opera al rimborso delle spese incontrate e a un compenso adeguato all'utilità del lavoro compiuto.