Art. 2232 - Esecuzione dell opera.


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Art. 2232 - Esecuzione dell opera.
Autore: GbSoftware srl - aggiornato il 08/06/2009
N° doc. 10139
Art. 2232 - Esecuzione dell'opera.
 
Testo: in vigore dal 19/04/1942
 
Il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri e' consentita dal contratto o dagli usi e non e' incompatibile con l'oggetto della prestazione.
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