Art. 2233 – Compenso.
Testo: in vigore dal 12/08/2006 - modificato da: DL del 04/07/2006 n. 223 art. 2 convertito
Il compenso, se non e' convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, e' determinato dal giudice, (sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene). L'inciso deve ritenersi abrogato per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.
In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.
Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali. Comma così sostituito dall'art. 2 D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006 n. 248.