Art. 2233 - Compenso.


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Art. 2233 - Compenso.
Autore: GbSoftware srl - aggiornato il 19/11/2008
N° doc. 10140
Art. 2233 – Compenso.
 
Testo: in vigore dal 12/08/2006 - modificato da: DL del 04/07/2006 n. 223 art. 2 convertito
 
Il compenso, se non e' convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, e' determinato dal giudice, (sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene). L'inciso deve ritenersi abrogato per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.      
In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.
Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali. Comma così sostituito dall'art. 2 D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006 n. 248.         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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