Art. 2235 - Divieto di ritenzione.


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Art. 2235 - Divieto di ritenzione.
Autore: GbSoftware srl - aggiornato il 08/06/2009
N° doc. 10142
Art. 2235 - Divieto di ritenzione.
 
Testo: in vigore dal 19/04/1942
 
Il prestatore d'opera non può ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali.
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