Art. 2238 – Rinvio.
Testo: in vigore dal 19/04/1942
Se l'esercizio della professione costituisce elemento di un'attivita' organizzata in forma di impresa, si applicano anche le disposizioni deltitolo II. In ogni caso se l'esercente una professione intellettuale impiega sostituti o ausiliari, si applicano le disposizioni delle sezioni II, III,IV, del capo I del titolo II.