Art. 23 - Accesso alle informazioni. (D.Lgs. 446/97)


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Art. 23 - Accesso alle informazioni. (D.Lgs. 446/97)
Autore: Gbsoftware Srl - aggiornato il 10/09/2010
N° doc. 13069
Decreto legislativo del 15 dicembre 1997 n. 446

Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali.


Pubblicato in  Gazzetta Ufficiale  n. 298  del 23 dicembre 1997

Articolo 23 - Accesso alle informazioni

In vigore dal 1 gennaio 1998 

1. L'Amministrazione   finanziaria   trasmette a ciascuna regione, con sistemi telematici o   mediante   supporti   magnetici,  le informazioni relative alle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi.
2. Gli   elementi acquisiti nel corso dell'attivita' di controllo dagli uffici dell'Amministrazione finanziaria,   dal Corpo della Guardia di finanza e dagli organi regionali    sono    direttamente    utilizzabili, rispettivamente, per l'accertamento dell'imposta regionale e dei tributi erariali.
3. Con    decreto    del    Ministro    delle   finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono   stabilite   le   modalita'  di collegamento degli uffici regionali con    il    sistema    informativo    dell'anagrafe tributaria e di utilizzazione dei relativi servizi anche ai fini dello scambio di informazioni di interesse fiscale.

 


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