Art. 23 - Applicazione dell imposta ai non residenti. (Tuir 917/86)


I nostri software
 Home > Tutte le notizie ed i documenti
 
Art. 23 - Applicazione dell imposta ai non residenti. (Tuir 917/86)
Autore: GBsoftware S.p.A - aggiornato il 07/09/2010
N° doc. 2380
Testo Unico del 22/12/1986 n. 917
 
Art. 23 - Applicazione dell'imposta ai non residenti.
(NDR: ex art. 20.)
 
Testo: in vigore dal 01/01/2004
             modificato da:  DLG del 12/12/2003 n. 344  art. 1 
 
1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato:
  a) i redditi fondiari;
  b) i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali;
  c) i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 50;
  d) i redditi di lavoro autonomo derivanti da attivita' esercitate nel territorio dello Stato;
  e) i redditi d'impresa derivanti da attivita' esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni;
  f) i redditi diversi derivanti da attivita' svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonche' le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in societa' residenti, con esclusione:
   1) delle plusvalenze di cui alla lettera c-bis) del comma 1, dell'articolo 67, derivanti da cessione a titolo oneroso di partecipazioni in societa' residenti negoziate in mercati regolamentati, ovunque detenute;
   2) delle plusvalenze di cui alla lettera c-ter) del medesimo articolo derivanti da cessione a titolo oneroso ovvero da rimborso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa negoziati in mercati regolamentati, nonche' da cessione o da prelievo di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti;
   3) dei redditi di cui alle lettere c-quater) e c-quinquies) del medesimo articolo derivanti da contratti conclusi, anche attraverso l'intervento d'intermediari, in mercati regolamentati;
  g) i redditi di cui agli articoli 5, 115 e 116 imputabili a soci, associati o partecipanti non residenti.

2. Indipedentemente dalle condizioni di cui alle lettere c), d), e) e f) del comma 1 si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti:
a) le pensioni, gli assegni ad esse assimilati e le indennita' di fine rapporto di cui alle lettere a), c), d), e) e f) del comma 1 dell'articolo 17;
b) i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere
c), c-bis), f), h), h-bis), i) e l) del comma 1 dell'articolo 50;
c) i compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi di impresa nonche' di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico;
d) i compensi corrisposti da imprese, societa' o enti non residenti per prestazioni artistiche o professionali effettuate per loro conto nel territorio dello Stato.
Scarica il software
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GBsoftware S.p.A.
Sede Legale
Via B. Oriani, 153
00197 Roma
Sede Operativa
Zona Industriale Santa Maria di Sette
06014 Montone (PG)
Contatti
Tel. 06.97626328
[email protected]
Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v. - Rea: Rm-1065349 C.F. e P.Iva 07946271009
Invia mail a GBsoftware