Art. 2440 - bis - Aumento di capitale delegato liberato mediante conferimenti di beni in natura e di crediti senza relazione di stima.


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Art. 2440 - bis - Aumento di capitale delegato liberato mediante conferimenti di beni in natura e di crediti senza relazione di stima.
Autore: GBsoftware S.p.A - aggiornato il 19/10/2011
N° doc. 10265
Codice civile del 16 marzo 1942

Approvazione del testo del codice civile.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 1942

Articolo 2440 bis - Aumento di capitale delegato liberato mediante conferimenti di beni in natura e di crediti senza relazione di stima.

In vigore dal 30 settembre 2008 al 8 gennaio 2011
Inserito da: Decreto legislativo del 04/08/2008 n. 142 Articolo 1
Soppresso dal 08/01/2011 da: Decreto legislativo del 29/11/2010 n. 224 Articolo 1

Nel caso sia attribuita agli amministratori la facolta' di cui all'articolo 2443, secondo comma, e sia deliberato il conferimento di beni in natura o crediti valutati in conformita' dell'articolo 2343-ter, gli amministratori, espletata la verifica di cui all'articolo 2343-quater, primo comma, depositano per l'iscrizione nel registro delle imprese, in allegato al verbale della deliberazione di aumento del capitale, una dichiarazione con i contenuti di cui all'articolo 2343-quater, terzo comma, dalla quale risulti la data della delibera di aumento del capitale. Entro trenta giorni dall'iscrizione della dichiarazione di cui al primo comma i soci che rappresentano, e che rappresentavano alla data della delibera di aumento del capitale, almeno il ventesimo del capitale sociale, nell'ammontare precedente l'aumento medesimo, possono richiedere la presentazione di una nuova valutazione. Si applica in tal caso l'articolo 2343. Il conferimento non puo' essere eseguito fino al decorso del predetto termine e, se del caso, alla presentazione della nuova valutazione. Qualora non sia richiesta la nuova valutazione, gli amministratori depositano per l'iscrizione nel registro delle imprese congiuntamente all'attestazione di cui all'articolo 2444 la dichiarazione che non sono intervenuti, successivamente alla data della dichiarazione di cui al secondo comma, i fatti o le circostanze di cui all'articolo 2343-quater, primo comma.


 
 
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