Codice Civile – R.D. 16/03/1942
Art. 2490 – bis - Contratti con il socio unico.
Testo: in vigore dal 18/04/1993
(I contratti tra la societa' e l'unico socio o le operazioni a favore dell'unico socio devono, anche quando non e' stata attuata la pubblicita' di cui all'art. 2475-bis, essere trascritti nel libro indicato nel n. 3 del primo comma dell'art. 2490 o risultare da atto scritto. I crediti dell'unico socio non illimitatamente responsabile nei confronti della societa' non sono assistiti da cause legittime di prelazione.)(1)
(1) Articolo aggiunto dall'art. 6, D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 88 e poi abrogato, a decorrere dal 1 gennaio 2004, dall'art. 4, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.