Art. 24 - Determinazione dell imposta dovuta dai non residenti. (Tuir 917/86)


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Art. 24 - Determinazione dell imposta dovuta dai non residenti. (Tuir 917/86)
Autore: GBsoftware S.p.A - aggiornato il 15/10/2012
N° doc. 2381
Testo Unico del 22/12/1986 n. 917
 
Art. 24 - Determinazione dell'imposta dovuta dai non residenti. (NDR: ex art.21.)
 
Testo: in vigore dal 01/01/2012
            modificato da:  Decreto-legge del 06/12/2011 n. 201 Articolo 4 
 
1. Nei confronti dei non residenti l'imposta si applica sul reddito complessivo e sui redditi tassati separatamente a norma dei precedenti articoli, salvo il disposto dei commi 2 e 3.

2. Dal reddito complessivo sono deducibili soltanto gli oneri di cui alle lettere a), g), h), i) e l) del comma 1 dell'articolo 10.

3. Dall'imposta lorda si scomputano le detrazioni di cui all'articolo 13 nonche' quelle di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a), b), g), h), h-bis) e i), e dell'articolo 16-bis. Le detrazioni per carichi di famiglia non competono.
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