Testo Unico del 22/12/1986 n. 917
Art. 24 - Determinazione dell'imposta dovuta dai non residenti. (NDR: ex art.21.)
Testo: in vigore dal 01/01/2012
modificato da: Decreto-legge del 06/12/2011 n. 201 Articolo 4
1. Nei confronti dei non residenti l'imposta si applica sul reddito complessivo e sui redditi tassati separatamente a norma dei precedenti articoli, salvo il disposto dei commi 2 e 3.
2. Dal reddito complessivo sono deducibili soltanto gli oneri di cui alle lettere a), g), h), i) e l) del comma 1 dell'articolo 10.
3. Dall'imposta lorda si scomputano le detrazioni di cui all'articolo 13 nonche' quelle di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a), b), g), h), h-bis) e i), e dell'articolo 16-bis. Le detrazioni per carichi di famiglia non competono.