Codice Civile – R.D. 16/03/1942
Art. 2504 – decies - Effetti della scissione.
Testo: in vigore dal 07/02/1991
(La scissione ha effetti dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione nell'ufficio del registro delle imprese in cui sono iscritte le societa' beneficiarie; puo' essere tuttavia stabilita una data successiva, tranne che nel caso di scissione mediante costituzione di societa' nuove. Per gli effetti a cui si riferisce l'art. 2501-bis, numeri 5) e 6), si possono stabilire date anche anteriori.
Ciascuna societa' e' solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa trasferito o rimasto, dei debiti della societa' scissa non soddisfatti dalla societa' a cui essi fanno carico.) (1)
(1) Articolo aggiunto dall'art. 18, D.Lgs. 16 gennaio 1991, n. 22 e poi abrogato a decorrere dal 1 gennaio 2004 dal D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6.