Codice Civile – R.D. 16/03/1942
Art. 2504 – septies – Forme di scissione.
Testo: in vigore dal 07/02/1991
(La scissione di una societa' si esegue mediante trasferimento dell'intero suo patrimonio a piu' societa', preesistenti o di nuova costituzione, e assegnazione delle loro azioni o quote ai soci della prima; la scissione di una societa' puo' eseguirsi altresi' mediante trasferimento di parte del suo patrimonio a una o piu' societa', preesistenti o di nuova costituzione, e assegnazione delle loro azioni o quote ai soci della prima. La partecipazione alla scissione non e' consentita alle societa' sottoposte a procedure concorsuali ne' a quelle in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo.) (1)
(1) Articolo aggiunto dall'art. 18, D.Lgs. 16 gennaio 1991, n. 22 e poi abrogato a decorrere dal 1 gennaio 2004 dal D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6.