Codice Civile – R.D. 16/03/1942
Art. 2504 – sexies - Effetti della iscrizione degli atti del procedimento di fusione nel registro delle imprese.
Testo: in vigore dal 07/02/1991
(Alle iscrizioni nel registro delle imprese ai sensi degli articoli 2501-bis, 2502-bis e 2504 conseguono gli effetti previsti dall'articolo 2457-ter.) (1)
(1) Articolo aggiunto dall'art. 17, D.Lgs. 16 gennaio 1991, n. 22, poi cosi' sostituito dall'art. 30, L. 24 novembre 2000, n. 340 e da ultimo abrogato a decorrere dal 1 gennaio 2004 dal D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6.