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Art. 25 - Disciplina temporanea (D.Lgs. 446/97) |
Autore: Gbsoftware Srl - aggiornato il 10/09/2010 |
N° doc. 13073 |
Decreto legislativo del 15 dicembre 1997 n. 446
Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23 dicembre 1997
Articolo 25 - Disciplina temporanea
In vigore dal 1 gennaio 1998
1. Fino a quando non hanno effetto le leggi regionali di cui all'articolo 24, per le attivita' di controllo e rettifica della dichiarazione, per
l'accertamento e per la riscossione dell'imposta regionale, nonche' per il relativo contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi ad eccezione degli articoli 38, commi dal quarto al settimo, 44 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
2. Le regioni, le provincie, e i comuni partecipano all'attivita' di cui al comma 1 segnalando elementi e notizie utili, collaborando, eventualmente anche tramite le apposite commissioni paritetiche di cui al terzo periodo, con osservazioni e proposte alla predisposizione dei programmi di accertamento degli uffici dell'Amministrazione finanziaria. Le modalita' di attuazione di questa disposizione sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con il medesimo decreto possono essere istituite e disciplinate commissioni paritetiche per la stesura di programmi di accertamento.
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