Art. 2697 – Onere della prova.
Testo: in vigore dal 19/04/1942
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si e' modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.