Art. 26 - ter - Imposta sostitutiva. (N.D.R.: Le disposizioni del comma 3, come sostituito dall art.41-bis D.L. 30 settembre 2003, n. 269, si applicano per i redditi percepiti dal 1 gennaio 2004).


I nostri software
 Home > Tutte le notizie ed i documenti
 
Art. 26 - ter - Imposta sostitutiva. (N.D.R.: Le disposizioni del comma 3, come sostituito dall art.41-bis D.L. 30 settembre 2003, n. 269, si applicano per i redditi percepiti dal 1 gennaio 2004).
Autore: GbSoftware srl - aggiornato il 08/06/2009
N° doc. 10174
Accertamento – D.P.R. 29/09/1973 n. 600
 
Art. 26 – ter - Imposta sostitutiva. (N.D.R.: Le disposizioni del comma 3, come sostituito dall'art.
41-bis D.L. 30 settembre 2003, n. 269, si applicano per i redditi percepiti dal 1 gennaio 2004).
 
Testo: in vigore dal 26/11/2003
 
1. Sui redditi di cui all'articolo 41, comma 1, lettera g-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'impresa di assicurazione applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
2. Sui redditi di cui all'articolo 41, comma 1, lettera g-quinquies), del citato testo unico delle imposte sui redditi, i soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 applicano una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
3. Sui redditi di capitale indicati nei commi 1 e 2, dovuti da soggetti non residenti e percepiti da soggetti residenti nel territorio dello Stato e' dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi con aliquota del 12,50 per cento. L'imposta sostitutiva puo' essere applicata direttamente dalle imprese di assicurazioni estere operanti nel territorio dello Stato in regime di liberta' di prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale, scelto tra i soggetti indicati nell'articolo 23, che risponde in solido con l'impresa estera per gli obblighi di determinazione e versamento dell'imposta e provvede alla dichiarazione annuale delle somme.
Il percipiente e' tenuto a comunicare, ove necessario, i dati e le informazioni utili per la determinazione dei redditi consegnando, anche in copia, la relativa documentazione o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva nella quale attesti i predetti dati ed informazioni. Nel caso in cui i redditi siano percepiti direttamente all'estero si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Scarica il software
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GBsoftware S.p.A.
Sede Legale
Via B. Oriani, 153
00197 Roma
Sede Operativa
Zona Industriale Santa Maria di Sette
06014 Montone (PG)
Contatti
Tel. 06.97626328
[email protected]
Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v. - Rea: Rm-1065349 C.F. e P.Iva 07946271009
Invia mail a GBsoftware