Art. 2700 - Efficacia dell atto pubblico.


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Art. 2700 - Efficacia dell atto pubblico.
Autore: GbSoftware Srl - aggiornato il 11/06/2009
N° doc. 11078

 

Art. 2700 - Efficacia dell'atto pubblico.
 
Testo: in vigore dal 19/04/1942
 
L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonche' delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
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